Descrizione
La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio o attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.
Approfondimenti
La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 17).
L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La Legge regionale 26/05/2017, n. 15, art. 14, com. 1 ha abrogato la Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 15, com. 1: alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi, pertanto, non è più necessario comunicare semestralmente all'ATS le nuove installazioni e le disinstallazioni di distributori automatici.
Le “case dell’acqua” hanno avuto in questi anni una diffusione capillare sul territorio regionale e nazionale. Sono unità distributive, aperte al pubblico, di acqua destinata al consumo umano derivata da una rete idrica pubblica, a volte sottoposta a processi di trattamento.
Le strutture si caratterizzano per la distribuzione, gratuita o a pagamento, di acqua naturale e/o gasata e/o refrigerata, da consumarsi sul posto o raccolta mediante contenitori portati dai consumatori stessi.
Se la casa dell'acqua è installata da un Comune occorre presentare notifica sanitaria allegando la documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589. Se la casa dell'acqua è invece installata da un gestore privato si configura come una vera e propria attività commerciale, pertanto occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222 congiuntamente alla notifica sanitaria (oltre alla documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589).
Per ciascuna unità distributiva, il gestore dovrà inoltre predisporre il "piano di autocontrollo" con i punti critici e le analisi di laboratorio utili a garantire sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua erogata sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua. Il gestore non è obbligato a presentare con la notifica sanitaria il piano di autocontrollo, ma questo dovrà essere disponibile al momento delle ispezioni effettuate dall’ATS, così come l’esito delle analisi interne effettuate sull’acqua.